La legge SEVESO

STORIA
Il disastro di Seveso fu una catastrofe industriale avvenuta nel 1976
in Brianza, causata da una nube di diossina che intossicò diverse persone, che uccise migliaia di animali (senza contare le decine di migliaia di animali soppressi in seguito per stroncare sul nascere il rischio-contagio) e che inquinò aria, terreni e cose.

 

I FATTI
Verso le 12:37 di sabato 10 luglio 1976
nello stabilimento della società ICMESA di Meda, confinante con Seveso, un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, perse il controllo della temperatura e si scaldò oltre i limiti previsti.La causa prima fu probabilmente un arresto volontario della lavorazione, senza azionare il raffreddamento della massa e quindi senza contrastare l’esotermicità della reazione; inoltre l’acidificazione del prodotto veniva fatta dopo la distillazione, e non prima. L’apertura delle valvole di sicurezza (dischi di rottura tarati per 3,5 bar effettivi) evitò l’esplosione del reattore ma l’alta temperatura causò una modifica della reazione con una massiccia formazione di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina, una delle sostanze note maggiormente tossiche. La TCDD venne rilasciata (in quantità non definita, tra 300 g e 30 kg) e trascinata verso sud dal vento in quel momento prevalente (in diverse condizioni meteorologiche si sarebbe potuta colpire un’area di 30.000 abitanti). Si è quindi formata una nube tossica che ha colpito i Comuni di Meda (dove era localizzata la fabbrica), Seveso, Cesano Maderno e Desio. Seveso è stato il Comune più colpito essendo immediatamente a sud della fabbrica. Le prime avvisaglie furono l’odore acre e le infiammazioni agli occhi. Pur non essendoci stati morti, circa 250 persone riscontrarono la cloracne (dermatosi provocata dall’esposizione al cloro e ai suoi derivati, che crea lesioni e cisti sebacee), mentre gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. È infatti opinione della popolazione locale che sia aumentata la percentuale di tumori nella zona, ma le ricerche ufficiali tendono a respingere questa tesi. Le abitazioni comprese nella zona A (la più colpita) furono demolite e il primo strato di terreno venne rimosso. Gli abitanti della zona A vennero evacuati dopo ben 16 giorni e ospitati in apposite strutture alberghiere. La zona A venne presidiata per impedire a chiunque di entrare. Dopo 10 anni, in questa zona è sorto il “Bosco delle Querce”. Invece le zone B e la zona di rispetto furono tenute sotto controllo (divieto di coltivazione e di allevamento). La popolazione venne avvisata dell’evento dopo 8 giorni.
Filmato sull’evento “Seveso, 1976″:
http://www.margheraonline.it/video/pp-seveso.avi

 

LA LEGGE
L’incidente di
Seveso ha spinto gli stati dell’Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982.
La direttiva europea detta “direttiva Seveso” impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. La direttiva è evoluta nel corso del tempo, la versione più recente è la direttiva 96/82/CE (”Seveso 2″), in vigore dal 3 febbraio 1999, concernente il controllo dei rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose.
DIRETTIVE DELLA LAGGE

  • il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze pericolose
  • l’esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza
  • la cooperazione tra i gestori per limitare l’effetto domino
  • il controllo dell’urbanizzazione attorno ai siti a rischio
  • l’informazione degli abitanti delle zone limitrofe
  • l’esistenza di un’autorità preposta all’ispezione dei siti a rischio

La direttiva non include le installazioni militari ed i rischi connessi all’emissione di radiazioni ionizzanti.

In Italia il controllo dei siti a rischio è affidato alle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA, VVF, CTR).

SEVESO II
Si pensò successivamente di cambiare il sistema di approccio ai sistemi di sicurezza nell’ambito industriale con la direttiva 96/82 CEE, successivamente recepita in Italia con D.Lgs. 334/99, in cui venne diminuita il numero di sostanze nominali delle materie pericolose da 180 a 50, ma si affiancò a questo elenco, una lista di classi di pericolosità che ampliò di conseguenza il campo di applicazione del decreto.

SEVESO III

Dopo l’incidente di una fabbrica di fertilizzanti a Tolosa che ha causato uno sversamento di nitrato di ammonio nell’ambiente circostante e lo scoppio di una azienda di materiale pirotecnico in Olanda si è vista l’esigenza di attuare delle modifiche alla Seveso II con la direttiva CEE 105/2003, meglio conosciuta come Seveso III (o “Seveso ter”).

In questa normativa si sono introdotti nuovi limiti per le aziende che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico e per le aziende minerarie, oltre all’abbassamento dei valori limite per le sostanze tossiche e l’innalzamento dei limiti per le sostanze ritenute cancerogene.

ADEMPIMENTI DELLE DIVERSE CATEGORIE • Art. 5.2

  • Individuare i rischi di incidente rilevante;
  • Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.626/94;
  • Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.16/03/98.

• Art.6

  • Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. Amb., Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR;
  • Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. Amb., Regione, Sindaco e Prefetto;
  • Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all’articolo 7;
  • Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso documento.

• Art.8

  • Trasmettere il RdS (Rapporto di sicurezza) all’autorità competente ;
  • Riesaminare il rapporto di sicurezza: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza;
  • Predisporre il Piano di Emergenza Interno;
  • Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno.

(Fonti http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Seveso)
 

 

 

 

 

 

 

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